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R.D. 08/10/1931 n. 1572
Art. 54. I comuni delcompartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, nel riparto dei rispettivi contingenti, godranno di questo beneficio fino alla attuazione del catasto stabilito dalla legge 1/a marzo 1886 n. 3682, serie 3/a.
Art. 55. Le domande di voltura saranno fatte sopra modulo a stampa fornito dall'amministrazione e saranno presentate all'ufficio del registro e delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denuncie dei trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione. Il ricevitore, nei modi e termini da stabilirsi col regolamento, trasmetterā al- l'ufficio incaricato della conservazione del catasto le domande con le copie e gli estratti occorrenti per l'esecuzione delle volture. Se le parti non vi provvedono, le copie e gli estratti saranno fatti in carta libera dal ricevitore del registro, al quale, in tal caso, č dovuto un compenso di centesimi 50 per ogni pagina dell'originale riprodotto nella copia o nell'estratto. Tale compenso si liquida all'atto della registrazione ed č dovuto anche quando la registrazione si faccia senza pagamento di tassa.
Art. 56. Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto, in luogo di tali indicazioni potrā essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 59 del presente testo unico. A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (16 febbraio 1913 n. 89).
Art. 57. Quando avviene il frazionamento di una particella deve dalle parti esser prodotto, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti, o per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrā essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo. Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvederā d'ufficio al suo rilevamento sul terreno a spese delle parti.
Art. 58. Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere , e con allegato un estratto autentico della mappa antica. Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilitā dell'amministrazione.
Art. 59. Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo
a) i certificati ed estratti catastali richiesti da notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, ā sensi dell'art. 56 del presente testo unico
b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, ā sensi del- l'art. 57 del presente testo unico
c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, ā termini dell'art. 58 del presente testo unico. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 58, sarā pure esente dalla tassa di bollo. Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.
Art. 60. Se, per l'imperfezione o per l'insufficienza degli atti prodotti per la esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'ufficio della conservazione del catasto inviterā le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari. Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire 10 a lire 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.
Art. 61. Il governo del re, sentito il consiglio di stato, č autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte. Visto, d'ordine di Sua Maestā il Re: il Ministro per le finanze: Mosconi.
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